Art. 3 Contenuti del piano regionale. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 25/1998 1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e' inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3-bis, comma 2, la Giunta regionale in coerenza con il DEFR e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.».