Art. 3 
 
Contenuti del piano  regionale.  Modifiche  all'art.  9  della  legge
  regionale n. 25/1998 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 9  della  legge  regionale  18  maggio
1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati) e' inserito il seguente:  «3-bis.  Fermo  restando  quanto
stabilito dall'art. 3-bis, comma 2, la Giunta regionale  in  coerenza
con il DEFR e la relativa  nota  di  aggiornamento,  attua  il  piano
regionale,  tenuto  conto  degli   stanziamenti   del   bilancio   di
previsione.».