Art. 32 Programmazione. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2008 1. L'art. 5 della legge regionale n. 9/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Programmazione). - 1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti nonche' le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. 2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorita' programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.».