Art. 32 
 
Programmazione. Sostituzione dell'art. 5  della  legge  regionale  n.
                               9/2008 
 
  1. L'art. 5 della legge  regionale  n.  9/2008  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 5 (Programmazione). - 1. Il  Programma  regionale  di
sviluppo (PRS) di cui all'art. 7  della  legge  regionale  7  gennaio
2015, n. 1 (Disposizioni in materia  di  programmazione  economica  e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche  alla
legge regionale n. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli  obiettivi
delle politiche regionali in materia  di  tutela  dei  consumatori  e
degli utenti  nonche'  le  tipologie  di  intervento  necessarie  per
l'attuazione degli stessi. 
  2. Al fine di perseguire gli  obiettivi  di  cui  al  comma  1,  il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di  cui  all'art.  8
della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente,  in  coerenza
con il PRS, le priorita' programmatiche per l'anno successivo  e,  in
fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale
1/2015, individua gli interventi da  realizzare  tenuto  conto  degli
stanziamenti del bilancio di previsione.».