Art. 33 
 
Modalita'  di  attuazione.  Sostituzione  dell'art.  6  della   legge
                         regionale n. 9/2008 
 
  1.  L'art.  6  della  legge  regionale  9/2008  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 6 (Modalita' di attuazione). - 1. La Giunta regionale
attua gli interventi di cui all'art. 5,  comma  2,  e  definisce  con
deliberazione le modalita' per la realizzazione  degli  interventi  e
per l'assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni  dei
consumatori e utenti. 
  2.  Le  associazioni  iscritte  nell'elenco  di  cui   all'art.   4
presentano  annualmente  alla  competente  struttura   della   Giunta
regionale le iniziative che intendono realizzare  e  le  domande  per
ottenere contributi a sostegno della loro funzionalita', in  aderenza
e con espresso riferimento alle tipologie di intervento sancite negli
strumenti di programmazione. 
  3. Le associazioni, attraverso un'unica associazione senza fini  di
lucro costituita esclusivamente dalle stesse, possono presentare alla
competente  struttura  della  Giunta  regionale  iniziative  volte  a
realizzare interventi di carattere unitario e coordinato a  vantaggio
dei consumatori e degli utenti. 
  4. In base alle domande ed iniziative pervenute la Giunta regionale
fissa l'elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed
i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione: 
    a)  iniziative  che  la  Giunta  regionale   intende   realizzare
direttamente; 
    b) iniziative ammesse a finanziamento su  domanda  delle  singole
associazioni, ai sensi del comma 2; 
    c) iniziative ammesse a finanziamento su domanda del soggetto  di
cui al comma 3; 
    d) contributi da erogare per la funzionalita' delle  associazioni
dei consumatori e degli utenti. 
  5. Le modalita' e i termini per la presentazione delle iniziative e
delle domande di contributo  sono  fissate  nel  regolamento  di  cui
all'art. 9. 
  6. L'ammontare dei contributi  assegnati  ai  sensi  del  comma  4,
lettera d), non puo' eccedere il 30 per cento dei  fondi  disponibili
annualmente per la copertura degli oneri derivanti  dall'applicazione
della presente legge. 
  7. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e
la conoscenza dei risultati conseguiti, la Giunta regionale  effettua
il   monitoraggio   delle   attivita'   svolte   dalle   associazioni
destinatarie dei finanziamenti,  a  tal  fine  le  associazioni  sono
tenute a trasmettere annualmente  alla  Giunta  un  rendiconto  delle
attivita' svolte e delle spese  sostenute,  con  le  modalita'  ed  i
termini definiti dal regolamento.».