Art. 33 Modalita' di attuazione. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2008 1. L'art. 6 della legge regionale 9/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Modalita' di attuazione). - 1. La Giunta regionale attua gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, e definisce con deliberazione le modalita' per la realizzazione degli interventi e per l'assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti. 2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 presentano annualmente alla competente struttura della Giunta regionale le iniziative che intendono realizzare e le domande per ottenere contributi a sostegno della loro funzionalita', in aderenza e con espresso riferimento alle tipologie di intervento sancite negli strumenti di programmazione. 3. Le associazioni, attraverso un'unica associazione senza fini di lucro costituita esclusivamente dalle stesse, possono presentare alla competente struttura della Giunta regionale iniziative volte a realizzare interventi di carattere unitario e coordinato a vantaggio dei consumatori e degli utenti. 4. In base alle domande ed iniziative pervenute la Giunta regionale fissa l'elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione: a) iniziative che la Giunta regionale intende realizzare direttamente; b) iniziative ammesse a finanziamento su domanda delle singole associazioni, ai sensi del comma 2; c) iniziative ammesse a finanziamento su domanda del soggetto di cui al comma 3; d) contributi da erogare per la funzionalita' delle associazioni dei consumatori e degli utenti. 5. Le modalita' e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo sono fissate nel regolamento di cui all'art. 9. 6. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera d), non puo' eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge. 7. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti, a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta un rendiconto delle attivita' svolte e delle spese sostenute, con le modalita' ed i termini definiti dal regolamento.».