Art. 43 Programmazione. Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 16/2009 1. L'art. 22 della legge regionale n. 16/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Programmazione). - 1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali per la cittadinanza di genere nonche' le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. 2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorita' programmatiche per l'anno successivo e individua, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della l.r. 1/2015 , tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, gli interventi da realizzare ai fini di quanto stabilito dalla presente legge. 3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.».