Art. 43 
 
Programmazione. Sostituzione dell'art. 22 della  legge  regionale  n.
                               16/2009 
 
  1. L'art. 22 della legge regionale n.  16/2009  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 22 (Programmazione). - 1. Il Programma  regionale  di
sviluppo (PRS) di cui all'art. 7  della  legge  regionale  7  gennaio
2015, n. 1 (Disposizioni in materia  di  programmazione  economica  e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche  alla
legge regionale n. 20/2008), stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi
delle politiche regionali per la cittadinanza di  genere  nonche'  le
tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. 
  2. Il Documento di economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  di  cui
all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in
coerenza  con  il  PRS,  le  priorita'  programmatiche   per   l'anno
successivo e individua, in fase  di  nota  di  aggiornamento  di  cui
all'art. 9 della l.r. 1/2015 , tenendo conto degli  stanziamenti  del
bilancio di previsione, gli  interventi  da  realizzare  ai  fini  di
quanto stabilito dalla presente legge. 
  3. La Giunta  regionale  con  deliberazione  attua  gli  interventi
previsti dal DEFR.».