Art. 45 
 
   Oggetto. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 20/2009 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27
aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)
le   parole:   «definisce   gli   strumenti   di   programmazione   e
coordinamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «individua   gli
strumenti di programmazione per l'attuazione».