Art. 45 Oggetto. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 20/2009 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione) le parole: «definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «individua gli strumenti di programmazione per l'attuazione».