Art. 5 Programmazione forestale regionale. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2000 1. L'art. 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Programmazione forestale regionale). - 1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). 2. Il piano forestale regionale, quale strumento della programmazione regionale, approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015: a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all'economia della Regione; b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicita' dell'attivita' forestale; c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni amministrative; d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta-legno in ambito regionale; e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale; f) specifica le modalita' di presentazione delle proposte d'intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria impiegati in amministrazione diretta e le misure d'incentivazione della selvicoltura; g) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonche' la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario; h) definisce le modalita' di redazione dell'Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana; i) individua le attivita' di qualificazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle. 3. La Giunta regionale, in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.».