Art. 5 
 
Programmazione forestale regionale. Sostituzione  dell'art.  4  della
  legge regionale n. 39/2000 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale  21  marzo  2000,  n.  39  (Legge
forestale della Toscana) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Programmazione forestale  regionale). -  1.  Le  linee  di
sviluppo e di tutela del  patrimonio  forestale  della  Toscana  sono
definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del
Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7  della  legge
regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in   materia   di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). 
  2.  Il   piano   forestale   regionale,   quale   strumento   della
programmazione regionale, approvato dal Consiglio regionale, ai sensi
dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015: 
    a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione
alla situazione ambientale generale ed all'economia della Regione; 
    b) ripartisce  il  territorio  di  interesse  forestale  in  aree
omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle  esigenze
di coordinamento e di organicita' dell'attivita' forestale; 
    c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri  generali  per
l'esercizio delle funzioni amministrative; 
    d) definisce le strategie e gli indirizzi per la  valorizzazione,
lo sviluppo e il  sostegno  della  filiera  foresta-legno  in  ambito
regionale; 
    e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la  valorizzazione
del patrimonio agricolo forestale regionale, per  la  previsione,  la
prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi,  gli  interventi
pubblici forestali, la  tutela  e  valorizzazione  dei  prodotti  non
legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie
e degli impegni assunti in sede internazionale; 
    f)  specifica  le  modalita'  di  presentazione  delle   proposte
d'intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere
e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e  di  quelli  da
affidare  a  terzi,  il  contingente  numerico  e  la   distribuzione
territoriale   degli    addetti    ai    lavori    di    sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria impiegati in  amministrazione
diretta e le misure d'incentivazione della selvicoltura; 
    g) individua le  previsioni  di  spesa,  le  risorse  finanziarie
disponibili, ivi  comprese  quelle  per  gli  interventi  urgenti,  i
criteri di ripartizione ed assegnazione  dei  finanziamenti  fra  gli
enti  competenti,  nonche'  la  rendicontazione  delle  spese  ed  il
monitoraggio fisico e finanziario; 
    h) definisce le modalita' di redazione dell'Inventario  forestale
della Toscana e della Carta forestale della Toscana; 
    i) individua  le  attivita'  di  qualificazione,  informazione  e
comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle. 
  3. La Giunta regionale, in coerenza con il Documento di economia  e
finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di  aggiornamento,  attua
il piano forestale regionale, tenuto  conto  degli  stanziamenti  del
bilancio di previsione.».