Art. 50 
 
Relazione  sullo  stato  di  attuazione  della  legge.   Sostituzione
            dell'art. 12 della legge regionale n. 20/2009 
 
  1. L'art. 12 della legge regionale n.  20/2009  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 12 (Relazione sullo stato di attuazione della legge).
- 1. La Giunta regionale trasmette entro il  31  marzo  al  Consiglio
regionale una relazione sullo  stato  di  attuazione  della  presente
legge e sui risultati ottenuti in termini di  sviluppo  e  promozione
della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonche' in ordine  alla
realizzazione  ed  all'organizzazione  della  rete  regionale   della
ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio  di  cui
all'art. 9. 
  2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura  quantitativa
e qualitativa con particolare riferimento a: 
    a) quadro dei  finanziamenti  assegnati  ai  beneficiari  e  alla
descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati; 
    b) attivita' di promozione, informazione e diffusione promosse  e
adottate; 
    c)   tasso   di   sviluppo   e   incremento   della   ricerca   e
dell'innovazione   tecnologica   e    alle    ricadute    economiche,
occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.».