Art. 50 Relazione sullo stato di attuazione della legge. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 20/2009 1. L'art. 12 della legge regionale n. 20/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Relazione sullo stato di attuazione della legge). - 1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonche' in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 9. 2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa con particolare riferimento a: a) quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati; b) attivita' di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate; c) tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.».