Art. 55 
 
Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o  partecipati
  dallo Stato. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 26/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 26 della  legge  regionale  n.  26/2009  le
parole: «La  Regione  destina  una  parte  delle  risorse  del  piano
integrato delle attivita' internazionali di  cui  all'art.  43»  sono
sostituite dalle seguenti: «La Regione  puo'  destinare  parte  delle
risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle  relazioni
internazionali». 
  2. Il comma 4 dell'art. 26 della  legge  regionale  n.  26/2009  e'
sostituito dal seguente: «4. La  Giunta  regionale  da'  conto  degli
interventi attuati ai sensi  del  presente  articolo  secondo  quanto
previsto dall'art. 45.».