Art. 55 Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 26/2009 1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «La Regione destina una parte delle risorse del piano integrato delle attivita' internazionali di cui all'art. 43» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione puo' destinare parte delle risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle relazioni internazionali». 2. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 26/2009 e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale da' conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo secondo quanto previsto dall'art. 45.».