Art. 59 
 
Azioni di iniziativa regionale. Modifiche  all'art.  46  della  legge
                        regionale n. 26/2009 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 46 della  legge  regionale  n.  26/2009  e'
sostituito dal  seguente:  «2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  con
deliberazione in conformita' a quanto previsto dall'art. 43, comma 4,
la Giunta regionale specifica: 
    a) le aree geografiche di interesse; 
    b) gli ambiti prioritari di intervento; 
    c) le tipologie dei destinatari degli interventi; 
    d) le attivita' di sostegno alla programmazione regionale.».