Art. 59 Azioni di iniziativa regionale. Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 26/2009 1. Il comma 2 dell'art. 46 della legge regionale n. 26/2009 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformita' a quanto previsto dall'art. 43, comma 4, la Giunta regionale specifica: a) le aree geografiche di interesse; b) gli ambiti prioritari di intervento; c) le tipologie dei destinatari degli interventi; d) le attivita' di sostegno alla programmazione regionale.».