Art. 60 
 
Progetti ed iniziative di soggetti terzi. Modifiche all'art. 47 della
                     legge regionale n. 26/2009 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 47 della  legge  regionale  n.  26/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La  Giunta  regionale  puo'  erogare  contributi  a  favore  di
progetti e iniziative presentate da soggetti terzi  ed  elaborati  in
conformita' agli indirizzi ed  agli  obiettivi  della  programmazione
fissati nel PRS  e  nel  DEFR.  A  tal  fine,  con  deliberazione  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 43, comma 4, specifica: 
    a) gli ambiti  di  intervento  rispetto  ai  quali  e'  possibile
presentare  proposte  progettuali  da  parte  di   soggetti   esterni
all'amministrazione pubblica; 
    b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei
destinatari degli interventi; 
    c) le modalita' di presentazione delle proposte; 
    d) le modalita' di valutazione preventiva degli interventi che si
intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonche'
di redazione ed utilizzazione della graduatoria; 
    e)  le  modalita'  di  erogazione  e   di   rendicontazione   dei
contributi.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 47 della  legge  regionale  n.  26/2009  e'
abrogato.