Art. 60 Progetti ed iniziative di soggetti terzi. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 26/2009 1. Il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 26/2009 e' sostituito dal seguente: «2. La Giunta regionale puo' erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformita' agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformita' a quanto previsto dall'art. 43, comma 4, specifica: a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali e' possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all'amministrazione pubblica; b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi; c) le modalita' di presentazione delle proposte; d) le modalita' di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonche' di redazione ed utilizzazione della graduatoria; e) le modalita' di erogazione e di rendicontazione dei contributi.». 2. Il comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 26/2009 e' abrogato.