Art. 64 
 
Finalita' e strumenti. Modifiche all'art. 53 della legge regionale n.
                               26/2009 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 26/2009 e'
aggiunto il  seguente:  «2-bis.  La  Giunta  Regionale,  al  fine  di
consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con
deliberazione  indica  le  specifiche   modalita'   di   raccordo   e
consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attivita' di
rilievo internazionale.».