Art. 64 Finalita' e strumenti. Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 26/2009 1. Dopo il comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 26/2009 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Giunta Regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalita' di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attivita' di rilievo internazionale.».