Art. 66 Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 29/2009 1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) e' abrogato. 2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2009 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La Giunta regionale attua il piano di indirizzo in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.». 3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2009 e' aggiunto il seguente: «3-ter. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un allegato: a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell'amministrazione regionale; b) l'analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri; c) l'individuazione di possibili interventi della Regione all'interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per cio' che concerne la materia disciplinata nella presente legge.».