Art. 66 
 
Piano di indirizzo  integrato  per  le  politiche  sull'immigrazione.
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 29/2009 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9 giugno  2009,  n.
29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei
cittadini stranieri nella Regione Toscana) e' abrogato. 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2009  e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La Giunta regionale attua il piano di indirizzo in coerenza
con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la  relativa
nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.». 
  3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2009
e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Gli atti della Giunta  regionale  attuativi  del  piano  di
indirizzo contengono in un allegato: 
  a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa
regionale   vigente   da   trasmettere    ai    settori    competenti
dell'amministrazione regionale; 
  b) l'analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale
e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette  o  indirette
sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri; 
  c)  l'individuazione  di   possibili   interventi   della   Regione
all'interno degli organismi di coordinamento  interistituzionale  per
cio' che concerne la materia disciplinata nella presente legge.».