Art. 7 Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori. Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 39/2000 le parole: «nel PRAF» sono sostituite dalle seguenti: «negli strumenti di cui all'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»)».