Art. 7 
 
Utilizzazione    del    patrimonio    agricolo-forestale    a    fini
  faunistico-venatori.  Modifiche   all'art.   30-bis   della   legge
  regionale n. 39/2000 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 39/2000  le
parole: «nel PRAF» sono sostituite dalle seguenti:  «negli  strumenti
di cui all'art. 7  della  legge  regionale  12  gennaio  1994,  n.  3
(Recepimento della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio»)».