Art. 75 
 
Programmazione. Sostituzione dell'art. 4  della  legge  regionale  n.
                               21/2010 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010,  n.  21  (Testo
unico delle disposizioni in materia di  beni,  istituti  e  attivita'
culturali) e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Programmazione). - 1.
Il Programma regionale di sviluppo (PRS)  di  cui  all'art.  7  della
legge regionale 7 gennaio 2015, n.  1  (Disposizioni  in  materia  di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) stabilisce  gli
indirizzi e gli obiettivi delle politiche  regionali  in  materia  di
beni culturali e paesaggistici,  istituti  e  luoghi  della  cultura,
attivita' culturali, nonche' le tipologie  di  intervento  necessarie
per l'attuazione degli stessi. 
  2. Al fine di perseguire gli  obiettivi  di  cui  al  comma  1,  il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di  cui  all'art.  8
della legge regionale n. 1/2015 definisce le priorita' programmatiche
per l'anno successivo e, in fase di  nota  di  aggiornamento  di  cui
all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli  interventi
da realizzare,  tenuto  conto  degli  stanziamenti  del  bilancio  di
previsione. 
  3. La  Giunta  regionale,  nei  limiti  previsti  dal  bilancio  di
previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi  nel
DEFR, con proprie deliberazioni definisce le modalita' operative  per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 2: 
    a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale  di
cui all'art. 31; 
    b) per il sostegno regionale degli enti di cui all'art. 39, commi
1 e 2; 
    c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale  dei
piccoli cinema; 
    d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale
13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo  della
Toscana  nel  periodo  risorgimentale  ai  fini   del   conseguimento
dell'unita' nazionale); 
    e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di  cui
all'art. 42, comma 4; 
    f) in favore delle fondazioni di cui all'art. 43, comma 4; 
    g) per il finanziamento di cui all'art. 46, comma 4; 
    h) in materia di arte contemporanea di cui all'art. 48, comma 4. 
  4.  Gli  enti  locali  partecipano  alla  definizione,  attuazione,
monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali
e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attivita' culturali
nei modi previsti dalla legge regionale n. 1/2015.».