Art. 75 Programmazione. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2010 1. L'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali) e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Programmazione). - 1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attivita' culturali, nonche' le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. 2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 definisce le priorita' programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione. 3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con proprie deliberazioni definisce le modalita' operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2: a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'art. 31; b) per il sostegno regionale degli enti di cui all'art. 39, commi 1 e 2; c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema; d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unita' nazionale); e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'art. 42, comma 4; f) in favore delle fondazioni di cui all'art. 43, comma 4; g) per il finanziamento di cui all'art. 46, comma 4; h) in materia di arte contemporanea di cui all'art. 48, comma 4. 4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attivita' culturali nei modi previsti dalla legge regionale n. 1/2015.».