Art. 78 Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attivita' culturali. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 21/2010 1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2010 e' sostituita dalla seguente: «Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attivita' culturali». 2. L'alinea del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2010 e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale, secondo le modalita' definite dall'art. 4, comma 3, svolge le attivita' direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare:». 3. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2010 e' abrogato.