Art. 78 
 
Tipologie di intervento regionale in  materia  di  beni  culturali  e
  paesaggistici,  istituti  e   luoghi   della   cultura,   attivita'
  culturali. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 21/2010 
 
  1. La rubrica dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  21/2010  e'
sostituita dalla seguente:  «Tipologie  di  intervento  regionale  in
materia di beni culturali e paesaggistici, istituti  e  luoghi  della
cultura, attivita' culturali». 
  2. L'alinea del comma  1  dell'art.  7  della  legge  regionale  n.
21/2010 e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale,  secondo
le modalita' definite dall'art.  4,  comma  3,  svolge  le  attivita'
direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello  regionale
definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare:». 
  3. Il comma 2 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  21/2010  e'
abrogato.