Art. 79 Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attivita' culturali. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 21/2010 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 21/2010 le parole: «per l'elaborazione e l'attuazione del piano della cultura di cui all'art. 4, nonche' per la valutazione dei suoi effetti» sono sostituite dalle seguenti: «per l'elaborazione e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali».