Art. 79 
 
Sistema informativo dei beni, delle  istituzioni  e  delle  attivita'
  culturali. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 21/2010 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  21/2010  le
parole: «per l'elaborazione e l'attuazione del piano della cultura di
cui all'art. 4, nonche' per la valutazione  dei  suoi  effetti»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'elaborazione e  l'attuazione  degli
indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali».