Art. 93 Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attivita' culturali. Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 21/2010 1. L'art. 54 della legge regionale n. 21/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 54 (Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attivita' culturali). - 1. Gli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attivita' culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22 della legge regionale n. 1/2015.».