Art. 93 
 
Monitoraggio  degli  interventi  in  materia  di  beni  culturali   e
  paesaggistici,  istituti  e   luoghi   della   cultura,   attivita'
  culturali. Sostituzione  dell'art.  54  della  legge  regionale  n.
  21/2010 
 
  1. L'art. 54 della legge regionale n.  21/2010  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 54 (Monitoraggio degli interventi in materia di  beni
culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attivita'
culturali). - 1. Gli interventi della  Regione  in  materia  di  beni
culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attivita'
culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e  valutazione
di cui agli articoli 9 e 22 della legge regionale n. 1/2015.».