Art. 96 Finalita'. Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 51/2013 1. L'art. 1 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita'). - 1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall'amianto, anche ai sensi della legge 27 agosto 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).».