Art. 96 
 
Finalita'. Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 51/2013 
 
  1. L'art. 1 della legge regionale 19 settembre 2013, n.  51  (Norme
per la protezione e bonifica  dell'ambiente  dai  pericoli  derivanti
dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia
e delle energie alternative) e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  1
(Finalita'). - 1. La Regione Toscana,  ai  fini  della  tutela  della
salute umana e dell'ambiente, promuove specifiche  azioni  di  tutela
dai pericoli derivanti dall'amianto, anche ai sensi  della  legge  27
agosto 1992, n. 257  (Norme  relative  alla  cessazione  dell'impiego
dell'amianto) e del decreto del Presidente della Repubblica 8  agosto
1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani  di  protezione,
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica  dell'ambiente,  ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).».