Art. 99 
 
Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione  e
  valorizzazione del patrimonio naturalistico  toscano.  Sostituzione
  dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2015 
 
  1. L'art. 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme  per
la    conservazione    e    la    valorizzazione    del    patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n.
24/1994, alla legge regionale n. 65/1997,  alla  legge  regionale  n.
24/2000 ed  alla  legge  regionale  n.  10/2010)  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 12 (Programmazione regionale. Documento operativo per
la  conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio   naturalistico
toscano). - 1. Le politiche di intervento in materia di conservazione
e valorizzazione  del  patrimonio  naturalistico-ambientale  assumono
come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo  (PRS)
di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015 . 
  2. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale  n.  1/2015,  ed  in
coerenza con il PRS, il  Piano  ambientale  ed  energetico  regionale
(PAER), di cui all'art. 3, lettera h), della legge regionale 19 marzo
2007,  n.  14  (Istituzione  del  piano  ambientale   ed   energetico
regionale), nel perseguire  finalita'  di  tutela,  valorizzazione  e
conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo
durevole e sostenibile, definisce: 
    a) le strategie per la gestione del sistema delle  aree  naturali
protette regionali, assicurandone la sinergia all'interno del sistema
integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato  ai
sensi dell'art. 2, comma 2; 
    b) la strategia regionale della  biodiversita',  individuando  le
finalita', gli obiettivi generali  e  le  priorita'  delle  politiche
regionali in materia di tutela della biodiversita'; 
    c) le strategie di coordinamento delle componenti  e  dei  valori
del patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'art. 1; 
    d) il quadro dei  fabbisogni  e  delle  risorse  attivabili,  con
riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere a), b)
e c). 
  3. In coerenza con gli strumenti di programmazione di cui al  comma
2 la Regione stabilisce annualmente, con il Documento di  economia  e
finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge  regionale  n.
1/2015, le priorita' in materia di conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturalistico ambientale per l'anno successivo.  Con  nota
di aggiornamento al DEFR di cui all'art. 9 della legge  regionale  n.
1/2015 individua, tenuto conto degli  stanziamenti  del  bilancio  di
previsione, le iniziative e le azioni finalizzate alla conservazione,
alla gestione ed allo sviluppo ecosostenibile dei territori  e  degli
elementi del patrimonio naturalistico toscano. 
  4. La Giunta regionale, nel quadro di  quanto  stabilito  dal  DEFR
come aggiornato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2015,
approva  con  deliberazione  entro  il  31   gennaio   dell'anno   di
riferimento il documento operativo annuale  per  la  conservazione  e
valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in
particolare: 
    a) l'aggiornamento degli elenchi delle aree protette regionali  e
dei siti della Rete Natura 2000, completi dello  stato  dei  relativi
atti di pianificazione e regolamentazione; 
    b) l'elenco delle proposte di istituzione di nuove aree  protette
o di designazione di nuovi siti della Rete Natura  2000,  nonche'  di
modifica dei perimetri di quelli  gia'  istituiti,  da  sottoporre  a
verifica di coerenza con la disciplina normativa di riferimento e con
gli atti della programmazione regionale; 
    c) l'elenco delle riserve e  dei  siti  della  Rete  Natura  2000
esterni al territorio di competenza degli enti parco  regionali,  per
la gestione dei quali la Regione, nell'anno di riferimento, puo': 
      1. previa stipula di convenzione, avvalersi  degli  enti  parco
regionali, in ragione della  peculiarita'  dei  valori  naturalistici
presenti in tali aree e siti o della loro connessione  ecologica  con
le  aree  dei   parchi   nonche'   dell'opportunita'   di   garantire
l'unitarieta' di gestione dei territori interessati; 
      2. previa stipula di convenzione, avvalersi dei  comuni,  anche
associati nelle forme previste dal titolo III della  legge  regionale
27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle  autonomie  locali),
nel caso in cui le riserve e i siti della Rete Natura  2000  ricadano
interamente nel territorio di competenza; 
      3. attivare forme di  collaborazione  con  le  associazioni  di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della  legge
349/1986: 
        3.1) nei casi e con le modalita' previste dall'art. 12, comma
4, e dall'art. 13 della  legge  regionale  9  dicembre  2002,  n.  42
(Disciplina  delle  Associazioni  di  promozione  sociale.   Modifica
all'art.  9  della  legge   regionale   3   ottobre   1997,   n.   72
«Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza
e di pari opportunita': riordino dei  servizi  socio-assistenziali  e
socio-sanitari integrati»); 
        3.2) nei casi e con le modalita' previste dell'art. 10  della
legge regionale 26 aprile 1993, n. 28  (Norme  relative  ai  rapporti
delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti  locali
e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale  delle
organizzazioni del volontariato); 
    d) le attivita' e gli  interventi  da  realizzare  a  cura  della
Regione, corredati dal relativo  cronoprogramma,  ove  necessario  in
coerenza  con  le  previsioni  dell'elenco  annuale   del   programma
triennale regionale delle opere pubbliche  di  cui  all'art.  21  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto
degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei  servizi  postali,  nonche'  per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture); 
    e) le attivita' e gli interventi da realizzare a cura degli  enti
parco, degli enti gestori  o  dei  soggetti  che  svolgono  attivita'
gestionale ai sensi della lettera c) e  finanziati,  in  tutto  o  in
parte,  dalla  Regione,   anche   attraverso   eventuali   contributi
comunitari o statali; 
    f) le attivita' e gli interventi da realizzare a cura di soggetti
privati,  finanziati  in  tutto  o  in  parte  dalla  Regione,  anche
attraverso eventuali contributi comunitari o  statali,  nel  rispetto
della normativa comunitaria in materia di aiuti  di  stato,  atti  in
particolare a: 
      1. perseguire gli obiettivi di conservazione, valorizzazione  e
promozione del patrimonio naturalistico ambientale regionale; 
      2. favorire lo sviluppo economico, sociale  e  culturale  della
collettivita' residente, in coerenza  con  le  finalita'  delle  aree
protette e della tutela della biodiversita'; 
    g) le iniziative e le attivita' idonee a prevenire,  contenere  e
mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. 
  5.  Il  documento  operativo  annuale  per   la   conservazione   e
valorizzazione  del  patrimonio  naturalistico  toscano  puo'  essere
approvato per stralci funzionali e puo' essere aggiornato  nel  corso
dell'anno di riferimento. 
  6. Il monitoraggio delle politiche regionali  in  materia  di  aree
naturali  protette  e  di  biodiversita'  e'  inserito  nell'apposita
sezione  del  documento  annuale  di  monitoraggio  degli   atti   di
programmazione di riferimento.».