Art. 99 Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2015 1. L'art. 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010) e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano). - 1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015 . 2. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015, ed in coerenza con il PRS, il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui all'art. 3, lettera h), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nel perseguire finalita' di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, definisce: a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, assicurandone la sinergia all'interno del sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato ai sensi dell'art. 2, comma 2; b) la strategia regionale della biodiversita', individuando le finalita', gli obiettivi generali e le priorita' delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversita'; c) le strategie di coordinamento delle componenti e dei valori del patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'art. 1; d) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere a), b) e c). 3. In coerenza con gli strumenti di programmazione di cui al comma 2 la Regione stabilisce annualmente, con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015, le priorita' in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale per l'anno successivo. Con nota di aggiornamento al DEFR di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015 individua, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, le iniziative e le azioni finalizzate alla conservazione, alla gestione ed allo sviluppo ecosostenibile dei territori e degli elementi del patrimonio naturalistico toscano. 4. La Giunta regionale, nel quadro di quanto stabilito dal DEFR come aggiornato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, approva con deliberazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare: a) l'aggiornamento degli elenchi delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000, completi dello stato dei relativi atti di pianificazione e regolamentazione; b) l'elenco delle proposte di istituzione di nuove aree protette o di designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000, nonche' di modifica dei perimetri di quelli gia' istituiti, da sottoporre a verifica di coerenza con la disciplina normativa di riferimento e con gli atti della programmazione regionale; c) l'elenco delle riserve e dei siti della Rete Natura 2000 esterni al territorio di competenza degli enti parco regionali, per la gestione dei quali la Regione, nell'anno di riferimento, puo': 1. previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarita' dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei parchi nonche' dell'opportunita' di garantire l'unitarieta' di gestione dei territori interessati; 2. previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della Rete Natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza; 3. attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986: 3.1) nei casi e con le modalita' previste dall'art. 12, comma 4, e dall'art. 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»); 3.2) nei casi e con le modalita' previste dell'art. 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato); d) le attivita' e gli interventi da realizzare a cura della Regione, corredati dal relativo cronoprogramma, ove necessario in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); e) le attivita' e gli interventi da realizzare a cura degli enti parco, degli enti gestori o dei soggetti che svolgono attivita' gestionale ai sensi della lettera c) e finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali; f) le attivita' e gli interventi da realizzare a cura di soggetti privati, finanziati in tutto o in parte dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, atti in particolare a: 1. perseguire gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico ambientale regionale; 2. favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettivita' residente, in coerenza con le finalita' delle aree protette e della tutela della biodiversita'; g) le iniziative e le attivita' idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. 5. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano puo' essere approvato per stralci funzionali e puo' essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento. 6. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversita' e' inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.».