Art. 10 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. Con il  regolamento  di  attuazione  della  presente  legge,  da
emanarsi  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
stessa, in particolare sono disciplinati: 
  a) le modalita' di presentazione dell'istanza di riconoscimento e i
criteri per la sua valutazione; 
  b) i contenuti necessari del progetto economico territoriale; 
  c) i contenuti necessari della relazione  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, lettera d); 
  d) i termini e  le  modalita'  di  revoca  del  riconoscimento  del
distretto.