Art. 10 Regolamento di attuazione 1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, in particolare sono disciplinati: a) le modalita' di presentazione dell'istanza di riconoscimento e i criteri per la sua valutazione; b) i contenuti necessari del progetto economico territoriale; c) i contenuti necessari della relazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d); d) i termini e le modalita' di revoca del riconoscimento del distretto.