Art. 2 
 
                   Definizione di distretto rurale 
 
  1. Ai fini della presente legge per distretto rurale si intende  il
sistema economico-territoriale avente le seguenti caratteristiche: 
  a) produzione agricola coerente  con  le  vocazioni  natu-rali  del
territorio e significativa per l'economia locale; 
  b) identita' storica omogenea; 
  c) consolidata integrazione tra attivita' rurali e altre  attivita'
locali; 
  d) produzione  di  beni  o  servizi  di  particolare  specificita',
coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.