Art. 2 Definizione di distretto rurale 1. Ai fini della presente legge per distretto rurale si intende il sistema economico-territoriale avente le seguenti caratteristiche: a) produzione agricola coerente con le vocazioni natu-rali del territorio e significativa per l'economia locale; b) identita' storica omogenea; c) consolidata integrazione tra attivita' rurali e altre attivita' locali; d) produzione di beni o servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.