Art. 6 Soggetto referente del distretto rurale 1. Il soggetto referente del distretto rurale: a) ha la rappresentanza legale del distretto; b) predispone e attua il progetto economico territoriale; c) provvede all'organizzazione delle attivita' del distretto; d) redige annualmente una relazione sulle attivita' svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale con le modalita' previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10, di seguito denominato regolamento. 2. Il soggetto referente puo' avere qualsiasi forma giuridica pubblica o privata.