Art. 6 
 
               Soggetto referente del distretto rurale 
 
  1. Il soggetto referente del distretto rurale: 
  a) ha la rappresentanza legale del distretto; 
  b) predispone e attua il progetto economico territoriale; 
  c) provvede all'organizzazione delle attivita' del distretto; 
  d) redige annualmente una relazione sulle attivita' svolte e  sugli
obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di  ogni  anno,
alla competente struttura della Giunta  regionale  con  le  modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 10, di seguito
denominato regolamento. 
  2. Il soggetto  referente  puo'  avere  qualsiasi  forma  giuridica
pubblica o privata.