Art. 10 
 
Sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell'attivita'
  dei gruppi politici 
 
  1. La Provincia assicura l'operativita' di un  sistema  informativo
in  cui  fare  confluire  tutti  i  dati  relativi  al  finanziamento
dell'attivita' dei gruppi politici. 
  2. I dati di cui al comma  1  sono  pubblicati  sito  istituzionale
della Provincia, alla sezione «Trasparenza», e sono resi  disponibili
per via telematica al sistema informativo della Corte dei  Conti,  al
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria dello Stato, nonche' alla Commissione per  la  Trasparenza
rendiconti dei partiti e movimenti politici  di  cui  all'articolo  9
della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modifiche. 
  3.  Il  presidente  della  Provincia,  sentito  il  presidente  del
Consiglio provinciale, stabilisce con proprio decreto le modalita'  e
i tempi del conferimento e della pubblicazione delle informazioni  di
cui al  comma  1,  nonche'  le  modalita'  di  gestione  del  sistema
informativo, tenendo conto anche di quanto stabilito dalle  autorita'
indicate al comma 2.