Art. 10 Sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell'attivita' dei gruppi politici 1. La Provincia assicura l'operativita' di un sistema informativo in cui fare confluire tutti i dati relativi al finanziamento dell'attivita' dei gruppi politici. 2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati sito istituzionale della Provincia, alla sezione «Trasparenza», e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonche' alla Commissione per la Trasparenza rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modifiche. 3. Il presidente della Provincia, sentito il presidente del Consiglio provinciale, stabilisce con proprio decreto le modalita' e i tempi del conferimento e della pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, nonche' le modalita' di gestione del sistema informativo, tenendo conto anche di quanto stabilito dalle autorita' indicate al comma 2.