Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La presente legge non comporta  ulteriori  spese  a  carico  del
bilancio provinciale. I risparmi di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere a), c), d), e) ed f), coprono le maggiori spese a carico  del
bilancio del Consiglio provinciale di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettere g), h), e i), tramite le assegnazioni di mezzi finanziari dal
bilancio provinciale al Consiglio provinciale  (capitolo  di  entrata
del Consiglio provinciale 2.101.0030).