Art. 3 
 
Viaggi di servizio dei/delle componenti della  Giunta  provinciale  e
  dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 
 
  1. Per i viaggi di servizio effettuati  nell'esercizio  delle  loro
funzioni dai/dalle componenti della Giunta, dal/dalla presidente  del
Consiglio, nonche' dai/dalle componenti  dell'ufficio  di  presidenza
del  Consiglio  debitamente  incaricati   o   autorizzati   dal/dalla
presidente del  Consiglio,  nel  territorio  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige trova  applicazione  la  disciplina  di  missione
vigente per i/le dipendenti provinciali. 
  2. In caso di viaggi di servizio effettuati  fuori  del  territorio
della Regione dai/dalle componenti della  Giunta  provinciale  e  dal
presidente del Consiglio ovvero, in caso  di  assenza  o  impedimento
dello stesso, dal vicepresidente del  Consiglio  provinciale  nonche'
dai/dalle componenti dell'ufficio di presidenza del  Consiglio,  agli
stessi/alle stesse spettano: 
    a) il rimborso delle spese di  viaggio,  andata  e  ritorno,  dal
capoluogo  al  luogo  della  missione  sostenute  utilizzando   mezzi
pubblici, l'aereo o mezzi di trasporto marittimo, compreso  l'uso  di
un taxi o un'auto a  noleggio  ovvero,  nel  caso  dell'utilizzo  del
proprio automezzo, il rimborso delle spese  effettivamente  sostenute
per il pedaggio autostradale  e  per  il  parcheggio  dell'automezzo,
nonche' l'indennita' chilometrica spettante al personale  provinciale
in caso di missione. In caso di viaggi in treno e'  consentito  l'uso
di un compartimento singolo in carrozza letto  e,  su  mezzi  navali,
quello di una cabina singola; 
    b) il rimborso delle spese di pernottamento e prima colazione  in
alberghi o strutture di categoria di regola non superiore a 4 stelle. 
  3.  Le  spese  indicate  al  comma  1  vengono  rimborsate   dietro
presentazione, in originale, di regolare documentazione contabile.