Art. 3 Viaggi di servizio dei/delle componenti della Giunta provinciale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 1. Per i viaggi di servizio effettuati nell'esercizio delle loro funzioni dai/dalle componenti della Giunta, dal/dalla presidente del Consiglio, nonche' dai/dalle componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio debitamente incaricati o autorizzati dal/dalla presidente del Consiglio, nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige trova applicazione la disciplina di missione vigente per i/le dipendenti provinciali. 2. In caso di viaggi di servizio effettuati fuori del territorio della Regione dai/dalle componenti della Giunta provinciale e dal presidente del Consiglio ovvero, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal vicepresidente del Consiglio provinciale nonche' dai/dalle componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio, agli stessi/alle stesse spettano: a) il rimborso delle spese di viaggio, andata e ritorno, dal capoluogo al luogo della missione sostenute utilizzando mezzi pubblici, l'aereo o mezzi di trasporto marittimo, compreso l'uso di un taxi o un'auto a noleggio ovvero, nel caso dell'utilizzo del proprio automezzo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pedaggio autostradale e per il parcheggio dell'automezzo, nonche' l'indennita' chilometrica spettante al personale provinciale in caso di missione. In caso di viaggi in treno e' consentito l'uso di un compartimento singolo in carrozza letto e, su mezzi navali, quello di una cabina singola; b) il rimborso delle spese di pernottamento e prima colazione in alberghi o strutture di categoria di regola non superiore a 4 stelle. 3. Le spese indicate al comma 1 vengono rimborsate dietro presentazione, in originale, di regolare documentazione contabile.