Art. 4 Viaggi di servizio delle consigliere e dei consiglieri provinciali 1. Ai consiglieri e alle consigliere regolarmente delegati o autorizzati dal/dalla presidente del Consiglio, che in rappresentanza del Consiglio provinciale si recano in missione, in Italia o all'estero, spetta dietro presentazione, in originale, di regolare documentazione contabile, il rimborso delle spese di viaggio, andata e ritorno, dal Comune di residenza o di dimora abituale al luogo di destinazione della missione nonche' quelle di vitto e alloggio nei termini indicati all'articolo 3, comma 3. 2. I consiglieri provinciali possono fruire del trattamento previsto dal comma 1 per viaggi effettuati, per dichiarate ragioni inerenti al proprio mandato politico, anche con il proprio automezzo, nel corso dell'anno in Italia e all'estero. Il rimborso delle spese di viaggio sotto forma di indennita' chilometrica o su presentazione dei biglietti di viaggio spetta per un massimo complessivo annuo di 8.000 chilometri. 3. Il trattamento medesimo spetta in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione superiore ai 15 giorni al consigliere/alla consigliera che nel corso dell'anno ricopre il mandato per un periodo inferiore al trimestre. 4. I limiti del rimborso spese e le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabiliti con deliberazione dell'ufficio di presidenza, sentito il collegio dei/delle capigruppo. 5. Il trattamento di missione di cui al presente articolo vale anche per i membri della Giunta provinciale.