Art. 4 
 
                Viaggi di servizio delle consigliere 
                    e dei consiglieri provinciali 
 
  1. Ai  consiglieri  e  alle  consigliere  regolarmente  delegati  o
autorizzati dal/dalla presidente del Consiglio, che in rappresentanza
del  Consiglio  provinciale  si  recano  in  missione,  in  Italia  o
all'estero, spetta dietro presentazione, in  originale,  di  regolare
documentazione contabile, il rimborso delle spese di viaggio,  andata
e ritorno, dal Comune di residenza o di dimora abituale al  luogo  di
destinazione della missione nonche' quelle di vitto  e  alloggio  nei
termini indicati all'articolo 3, comma 3. 
  2.  I  consiglieri  provinciali  possono  fruire  del   trattamento
previsto dal comma 1 per viaggi effettuati,  per  dichiarate  ragioni
inerenti al proprio mandato politico, anche con il proprio automezzo,
nel corso dell'anno in Italia e all'estero. Il rimborso  delle  spese
di viaggio sotto forma di indennita' chilometrica o su  presentazione
dei biglietti di viaggio spetta per un massimo complessivo  annuo  di
8.000 chilometri. 
  3. Il trattamento medesimo spetta in ragione di un  dodicesimo  per
ciascun mese o frazione superiore ai 15  giorni  al  consigliere/alla
consigliera che nel corso dell'anno ricopre il mandato per un periodo
inferiore al trimestre. 
  4. I limiti del rimborso spese e le modalita' di  applicazione  del
presente articolo sono stabiliti con  deliberazione  dell'ufficio  di
presidenza, sentito il collegio dei/delle capigruppo. 
  5. Il trattamento di missione di  cui  al  presente  articolo  vale
anche per i membri della Giunta provinciale.