Art. 5 
 
                     Partecipazione alle sedute 
 
  1. Per i consiglieri e le consigliere provinciali la partecipazione
alle sedute del Consiglio provinciale,  dell'ufficio  di  presidenza,
del collegio dei/delle capogruppo, delle commissioni legislative e di
tutte le altre commissioni comunque denominate, previste o costituite
presso il Consiglio e la Giunta provinciale e di cui risultano essere
componenti, e' gratuita e non  da'  diritto  alla  corresponsione  di
indennita', gettoni di presenza o compensi comunque denominati. 
  2. Ai consiglieri e alle consigliere che non risiedono o non  hanno
la loro dimora abituale nel Comune ove si svolge la rispettiva seduta
spetta un rimborso per le spese di viaggio,  andata  e  ritorno,  dal
Comune di residenza o di dimora abituale a quello in cui si svolge la
seduta. 
  3. Il rimborso e' commisurato unicamente  al  costo  dei  mezzi  di
trasporto pubblico utilizzati ovvero al costo chilometrico per  l'uso
dell'automezzo privato. E' riconosciuto  inoltre  il  rimborso  delle
spese effettivamente sostenute per l'uso dell'autostrada nonche'  per
il parcheggio dell'automezzo. 
  4. Il rimborso spese  spetta  anche  nel  caso  in  cui  la  seduta
dell'organo collegiale non abbia potuto aver luogo per  mancanza  del
numero  legale  o  per  altro  motivo   non   prevedibile   e   il/la
consigliere/a si sia comunque recato/a al luogo della seduta. 
  5. I limiti del rimborso spese e le modalita' di  applicazione  del
presente articolo sono stabiliti con  deliberazione  dell'ufficio  di
presidenza, sentito il collegio dei/delle capigruppo.