Art. 6 
 
Partecipazione alle  sedute  del  Consiglio  provinciale -conseguenze
  economiche in caso di assenza ingiustificata 
 
  1. Fa parte dei doveri di ogni consigliere/consigliera  partecipare
alle sedute del Consiglio  provinciale,  delle  commissioni  e  degli
altri organi collegiali dei quali e' stato chiamato/e' stata chiamata
a far parte. 
  2. Se un consigliere/una consigliera non partecipa a una seduta del
Consiglio provinciale  senza  giustificazione,  dall'importo  mensile
netto che gli/le spetta ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  lettera
a), della legge regionale 21  settembre  2012,  n.  6,  a  titolo  di
rimborso spese  per  l'esercizio  del  mandato,  vengono  detratti  i
seguenti importi netti: 
    a) 150 euro in caso di assenza da una giornata di sedute composta
da seduta antimeridiana, pomeridiana e notturna; 
    b) 100 euro in caso di assenza da una giornata di sedute composta
da seduta antimeridiana e pomeridiana; 
    c) 50 euro in caso di assenza da una mezza giornata di  seduta  o
da una seduta di durata inferiore. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per la valutazione  della
presenza o assenza di  un  consigliere/di  una  consigliera,  vengono
presi in considerazione i seguenti elementi: 
    a) la presenza o l'assenza all'inizio della seduta; 
    b)  la  presenza  o  l'assenza  in  occasione   delle   votazioni
effettuate nel corso della seduta. 
  4. E' considerato/a presente all'inizio della seduta  non  solo  il
consigliere/la  consigliera   che   risponde   all'appello   nominale
effettuato  all'inizio  della  seduta,  ma  anche  il  consigliere/la
consigliera che entri in aula  prima  dell'inizio  della  trattazione
dell'ordine del giorno e segnali la propria presenza, ai  fini  della
registrazione   ufficiale,   al/alla   componente   dell'ufficio   di
presidenza responsabile della registrazione delle presenze/assenze. 
  5. E'  considerato  presente  in  occasione  di  una  votazione  il
consigliere/la consigliera che 
    a) in occasione di una votazione effettuata con  il  procedimento
elettronico viene considerato  presente  dal  sistema  di  votazione,
indipendentemente dal fatto che abbia poi espresso o meno, il proprio
voto; 
    b) in occasione di una votazione a scrutinio segreto, nel caso si
voti su una persona, sia presente in occasione  del  secondo  appello
nominale, indipendentemente dal fatto che abbia poi espresso o  meno,
il proprio voto mediante consegna della scheda. 
  6. E' considerato altresi' presente in occasione di  una  votazione
il consigliere/la  consigliera  che  prima  ovvero  nel  corso  della
votazione dichiari di non partecipare alla votazione stessa. 
  7. L'importo indicato al comma 2, lettera c), per l'assenza da  una
seduta di mezza giornata o di durata  inferiore  viene  detratto  per
intero anche qualora un consigliere/una consigliera, seppur  presente
all'appello nominale all'inizio della seduta ovvero entrato  in  aula
prima della conclusione dei lavori preliminari di cui al comma 4, non
risulti successivamente presente, senza produrre giustificato  motivo
ai sensi del comma 9, secondo i criteri indicati ai comma 5 e  6,  in
occasione di almeno il 50 per cento delle  votazioni  effettuate  nel
corso della seduta. Qualora invece  un  consigliere/una  consigliera,
risultato/a assente ingiustificato/a all'appello nominale  di  inizio
seduta ed entrato/a in aula dopo la chiusura dei lavori  preliminari,
dovesse risultare presente in occasione di almeno  il  50  per  cento
delle votazioni effettuate nella  restante  parte  della  seduta,  il
succitato importo da portare in detrazione e' ridotto alla meta'. 
  8. La giustificazione dell'assenza  da  una  seduta  del  Consiglio
provinciale, o da parte  di  essa,  deve  essere  presentata  al/alla
presidente del Consiglio, di  norma,  per  iscritto,  indicandone  il
motivo.  La  relativa  dichiarazione  deve  pervenire,  se   riguarda
l'intera seduta antimeridiana,  pomeridiana  e/o  notturna,  al  piu'
tardi  prima  dell'inizio  della  seduta  e,  nei  casi  di   assenza
temporanea nel corso di una seduta, prima  dell'inizio  dell'assenza.
In casi urgenti e' ammessa anche  una  comunicazione  verbale,  anche
tramite terzi, alla quale deve tuttavia seguire  entro  sette  giorni
una giustificazione scritta motivata. 
  9.  Sono  considerate  giustificazioni   valide   soltanto   quelle
riconducibili ad uno dei seguenti motivi: 
    a) esercizio di un incarico istituzionale conferito dal Consiglio
o dalla Giunta provinciale o regionale; 
    b) malattia, ricovero in ospedale, visita  medica,  effettuazione
di analisi di laboratorio, terapie e simili; 
    c) citazione giudiziaria; 
    d) gravi motivi familiari, da valutarsi caso per  caso  dal/dalla
presidente del Consiglio; 
    e) causa di forza maggiore. 
  10. Fino a quando il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige  provvede  all'erogazione  delle  indennita'   a   favore   dei
consiglieri/delle consigliere provinciali, le detrazioni previste dal
presente articolo vengono operate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge  regionale  21  settembre  2012,  n.  6,  dal
Consiglio regionale dall'importo e  entro  i  limiti  previsti  dalla
citata disposizione,  e  precisamente  sulla  base  di  una  relativa
comunicazione scritta inviata mensilmente  dal/dalla  presidente  del
Consiglio provinciale. Gli importi detratti  rimangono  nel  bilancio
del Consiglio regionale.