Art. 8 Rimborso spese giudiziarie, legali e peritali a favore dei/delle consiglieri/e provinciali 1. Ai consiglieri/alle consigliere provinciali compete, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, su richiesta e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali da questi sostenute per la propria difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per atti o fatti connessi all'adempimento del loro mandato in qualita' di consiglieri provinciali e all'esercizio delle relative funzioni, se sono stati/e assolti/e con sentenza passata in giudicato, prosciolti/e in istruttoria o comunque non sono risultati/e soccombenti. 2. Limitatamente alle richieste dei difensori o periti, il presidente del Consiglio provinciale puo' concedere degli anticipi sui costi di cui al comma 1, previo impegno scritto del/della consigliere/a interessato/a a rimborsare i relativi importi nel caso non venga assolto/a con sentenza passata in giudicato, prosciolto/a in istruttoria o risulti comunque soccombente. 3. Per ciascun grado di giudizio il rimborso delle spese legali e' di norma limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. II/La presidente del Consiglio puo' autorizzare, in via eccezionale, il rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, qualora il processo risulti di particolare complessita' o rilevanza o attenga a diversi profili disciplinari. Il rimborso delle spese peritali e' limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.