Art. 8 
 
Rimborso spese giudiziarie, legali  e  peritali  a  favore  dei/delle
  consiglieri/e provinciali 
 
  1. Ai consiglieri/alle consigliere provinciali compete, anche  dopo
la  cessazione  dalla  carica  o  dal  mandato,  su  richiesta  e  su
presentazione delle  parcelle  determinate  ai  sensi  delle  vigenti
tariffe professionali, il rimborso delle spese legali, giudiziarie  e
peritali da questi sostenute per la propria difesa in  ogni  tipo  di
giudizio nel quale siano stati coinvolti per atti  o  fatti  connessi
all'adempimento  del  loro  mandato  in   qualita'   di   consiglieri
provinciali e all'esercizio delle relative funzioni, se sono  stati/e
assolti/e  con  sentenza  passata  in  giudicato,   prosciolti/e   in
istruttoria o comunque non sono risultati/e soccombenti. 
  2.  Limitatamente  alle  richieste  dei  difensori  o  periti,   il
presidente del Consiglio provinciale puo'  concedere  degli  anticipi
sui costi di  cui  al  comma  1,  previo  impegno  scritto  del/della
consigliere/a interessato/a a rimborsare i relativi importi nel  caso
non venga assolto/a con sentenza passata in  giudicato,  prosciolto/a
in istruttoria o risulti comunque soccombente. 
  3. Per ciascun grado di giudizio il rimborso delle spese legali  e'
di norma limitato a quelle sostenute per  un  solo  difensore  e  per
l'eventuale  domiciliatario.  II/La  presidente  del  Consiglio  puo'
autorizzare, in via  eccezionale,  il  rimborso  delle  spese  legali
sostenute  per  due  difensori,  qualora  il  processo   risulti   di
particolare complessita' o rilevanza  o  attenga  a  diversi  profili
disciplinari. Il rimborso delle spese peritali e' limitato alle spese
per un solo professionista, per singolo ramo o  disciplina  attinenti
all'oggetto della perizia.