Art. 8 
 
          Applicazione ai componenti della Giunta regionale 
 
  1.  Ai  sensi  della  legge  regionale  24  marzo   2000,   n.   17
(Disposizioni in materia di indennita' agli  assessori  della  Giunta
regionale non consiglieri regionali), le disposizioni della  presente
legge si applicano anche ai componenti della Giunta  regionale  e  al
sottosegretario, ivi inclusi quelli  che  non  abbiano  rivestito  la
carica di consigliere regionale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 11 maggio 2017 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).