Art. 2 Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 39 1. Dopo il punto 8, del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1976, n. 39 (Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei Servizi consultoriali), e' inserito il seguente: «8-bis) Diffondere la conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali».