Art. 2 
 
         Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 39 
 
  1. Dopo il punto  8,  del  comma  2  dell'articolo  3  della  legge
regionale  9  luglio  1976,  n.  39   (Norme   e   criteri   per   la
programmazione, gestione e controllo dei Servizi  consultoriali),  e'
inserito il seguente: 
  «8-bis) Diffondere la conoscenza delle  tecniche  salvavita,  della
prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree  in  ambito
pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo
soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali».