Art. 3 
 
         Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 
 
  1. Dopo la lettera e) del  comma  1  dell'articolo  4  della  legge
regionale 8 gennaio 2004,  n.  1  (Norme  per  la  realizzazione  del
sistema  regionale  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  e
riordino della legislazione di riferimento) e' inserita la seguente: 
  «e-bis) la promozione di iniziative tese a diffondere la conoscenza
da parte  degli  utenti  e  degli  operatori  del  sistema  regionale
integrato di interventi e servizi sociali delle  tecniche  salvavita,
della prevenzione primaria, della disostruzione delle  vie  aeree  in
ambito pediatrico  con  rianimazione  cardiopolmonare,  dell'uso  del
defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso  con
particolare riferimento alle funzioni vitali». 
  2. Alla  lettera  d)  del  comma  2  dell'articolo  29  della legge
regionale n. 1/2004 dopo le parole:  «qualificazione  del  personale»
sono inserite le seguenti: 
  «, con  particolare  riferimento  alla  conoscenza  delle  tecniche
salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle  vie
aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso
del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo  soccorso
con particolare riferimento alle funzioni vitali».