Art. 5 Regolamento attuativo 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con apposito regolamento gli strumenti e le azioni atti a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riguardo ai criteri di accreditamento delle strutture che si occupano di minori.