Art. 5 
 
                        Regolamento attuativo 
 
  1. La Giunta regionale, entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente, definisce con apposito regolamento  gli  strumenti  e  le
azioni atti a realizzare gli obiettivi di  cui  all'articolo  1,  con
particolare riguardo ai criteri di accreditamento delle strutture che
si occupano di minori.