Art. 11 
 
                      Rateazione del pagamento 
 
  1. Su richiesta motivata del debitore/della debitrice,  indirizzata
alla societa', nella quale lo stesso/la stessa  dichiari  la  propria
situazione di temporanea difficolta'  economica,  ed  in  assenza  di
morosita' relative a precedenti rateazioni o dilazioni  di  pagamento
nei  confronti  della  medesima  societa',  il/la  responsabile   del
procedimento di riscossione puo', in base ai principi stabiliti dalla
societa', autorizzare il pagamento rateale dei debiti in  essere  nei
confronti della Provincia secondo le modalita' e condizioni di cui ai
commi seguenti. 
  2. La  domanda  di  rateazione  e'  effettuata  dal  debitore/dalla
debitrice  mediante   compilazione   di   un   apposito   modulo   di
autocertificazione reperibile presso la societa' o sul sito  internet
della stessa. 
  3.  Per  la  rateazione  di  importi  fino  ad  euro  50.000,00  e'
sufficiente che il debitore/la debitrice compili il modulo di cui  al
comma 2; per la rateazione di importi superiori ad euro 50.000,00  e'
necessario presentare anche i documenti a comprova  della  situazione
di temporanea difficolta' economica. 
  4. Il contenuto del l'autocertificazione  di  cui  al  comma  2,  i
documenti da presentare di cui al comma 3, nonche'  le  modalita'  di
trasmissione  alla  societa'  degli  stessi,  cosi'  come   eventuali
ulteriori regole operative da seguire sono rese note  ai  debitori  e
alle debitrici dalla societa'. 
  5. L'importo minimo rateizzabile e' di euro 150,00. 
  6. Il numero massimo di rate mensili concedibili e' di 24 per somme
di ammontare da euro 150,00 a euro 5.000,00  e  l'importo  minimo  di
ciascuna rata di pagamento e' pari ad euro 30,00. 
  7. Il numero massimo di rate mensili concedibili e' invece  pari  a
72 per somme  superiori  ad  euro  5.000,00  e  l'importo  minimo  di
ciascuna rata di pagamento e' pari ad euro 100,00. 
  8.  Il  calcolo  del  piano   di   rateazione   e'   eseguito   con
determinazione di rate di  importo  costante  mediante  il  piano  di
ammortamento c.d. «alla francese». 
  9. Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese
le spese di notifica, le spese per eventuali  procedure  esecutive  e
cautelari gia' avviate e gli interessi di mora di  cui  all'art.  12,
comma 1, sino alla data di presentazione della domanda di rateazione.
Sulle rate successive alla prima  e'  applicato  l'interesse  di  cui
all'art. 12, comma 3. 
  10. La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento della
prima rata, con conseguente sospensione del titolo esecutivo e  delle
procedure esecutive eventualmente gia' avviate per un periodo pari  a
quello della rateazione. 
  11. In  caso  di  mancato  pagamento  di  quattro  rate  anche  non
consecutive o comunque della totalita' delle rate previste dal  piano
di rateazione in caso di numero  di  rate  inferiore  a  quattro,  il
debitore/la debitrice  decade  automaticamente  dal  beneficio  della
rateazione.  L'importo  ancora  dovuto  deve  essere  corrisposto  in
un'unica soluzione e non puo' piu' essere  rateizzato;  l'importo  e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile dalla societa'. 
  12. In casi eccezionali, solamente per debiti di importo  superiore
ad euro 25.000,00  e  sulla  base  di  una  richiesta  opportunamente
motivata  da  parte  del  debitore/della  debitrice,  comprovante  il
peggioramento della sua situazione economica, il/la responsabile  del
procedimento di riscossione puo' concedere un aumento del  numero  di
rate previste dal piano di rateazione sino ad un massimo di 120  rate
complessive.