Art. 11 Rateazione del pagamento 1. Su richiesta motivata del debitore/della debitrice, indirizzata alla societa', nella quale lo stesso/la stessa dichiari la propria situazione di temporanea difficolta' economica, ed in assenza di morosita' relative a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento nei confronti della medesima societa', il/la responsabile del procedimento di riscossione puo', in base ai principi stabiliti dalla societa', autorizzare il pagamento rateale dei debiti in essere nei confronti della Provincia secondo le modalita' e condizioni di cui ai commi seguenti. 2. La domanda di rateazione e' effettuata dal debitore/dalla debitrice mediante compilazione di un apposito modulo di autocertificazione reperibile presso la societa' o sul sito internet della stessa. 3. Per la rateazione di importi fino ad euro 50.000,00 e' sufficiente che il debitore/la debitrice compili il modulo di cui al comma 2; per la rateazione di importi superiori ad euro 50.000,00 e' necessario presentare anche i documenti a comprova della situazione di temporanea difficolta' economica. 4. Il contenuto del l'autocertificazione di cui al comma 2, i documenti da presentare di cui al comma 3, nonche' le modalita' di trasmissione alla societa' degli stessi, cosi' come eventuali ulteriori regole operative da seguire sono rese note ai debitori e alle debitrici dalla societa'. 5. L'importo minimo rateizzabile e' di euro 150,00. 6. Il numero massimo di rate mensili concedibili e' di 24 per somme di ammontare da euro 150,00 a euro 5.000,00 e l'importo minimo di ciascuna rata di pagamento e' pari ad euro 30,00. 7. Il numero massimo di rate mensili concedibili e' invece pari a 72 per somme superiori ad euro 5.000,00 e l'importo minimo di ciascuna rata di pagamento e' pari ad euro 100,00. 8. Il calcolo del piano di rateazione e' eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. «alla francese». 9. Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica, le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari gia' avviate e gli interessi di mora di cui all'art. 12, comma 1, sino alla data di presentazione della domanda di rateazione. Sulle rate successive alla prima e' applicato l'interesse di cui all'art. 12, comma 3. 10. La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione del titolo esecutivo e delle procedure esecutive eventualmente gia' avviate per un periodo pari a quello della rateazione. 11. In caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive o comunque della totalita' delle rate previste dal piano di rateazione in caso di numero di rate inferiore a quattro, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L'importo ancora dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione e non puo' piu' essere rateizzato; l'importo e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile dalla societa'. 12. In casi eccezionali, solamente per debiti di importo superiore ad euro 25.000,00 e sulla base di una richiesta opportunamente motivata da parte del debitore/della debitrice, comprovante il peggioramento della sua situazione economica, il/la responsabile del procedimento di riscossione puo' concedere un aumento del numero di rate previste dal piano di rateazione sino ad un massimo di 120 rate complessive.