Art. 12 
 
                   Interessi dovuti su versamenti 
                            e rateazioni 
 
  1. A decorrere dal sessantunesimo giorno successivo  alla  data  di
notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, sono dovuti anche gli
interessi di mora, calcolati giornalmente dal primo giorno successivo
alla notifica dell'atto, nella misura  pari  al  tasso  di  interesse
legale, su base annua, aumentato di due punti  percentuali  ai  sensi
dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Gli interessi di mora dovuti ai sensi del comma 1 sono calcolati
solo sull'importo dell'entrata e non sull'intero  debito  iscritto  a
riscossione coattiva, comprendente sanzioni e interessi. 
  3.  Sulle  somme  da  versare  in  modo  rateale  in  seguito  alla
concessione della rateazione di  cui  all'art.  11  sono  dovuti  gli
interessi nella misura pari al tasso di  interesse  legale,  su  base
annua, aumentato di un punto percentuale,  in  vigore  alla  data  di
emissione del provvedimento di rateazione. 
  4. In caso di autorizzazione al pagamento rateale dei  debiti,  gli
interessi sono calcolati secondo le seguenti modalita': 
    a) gli interessi di mora di cui  al  comma  1,  a  decorrere  dal
giorno successivo alla data di notifica dell'atto di  ingiunzione  di
pagamento  fino  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
rateazione; 
    b) gli interessi di rateazione di cui  al  comma  3,  secondo  le
regole  del  piano  di  ammortamento  c.d.  alla  francese  (a   rata
costante); 
    c)  in  caso  di  revoca  del  beneficio  della  rateazione,  gli
interessi di mora di cui al comma 1 sono dovuti dal giorno successivo
alla presentazione della domanda di rateazione. 
  5. Le misure dei tassi di interesse fissate  al  presente  articolo
possono    essere    oggetto    di     variazione     con     decreto
dell'assessore/assessora provinciale alle finanze.