Art. 12 Interessi dovuti su versamenti e rateazioni 1. A decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, sono dovuti anche gli interessi di mora, calcolati giornalmente dal primo giorno successivo alla notifica dell'atto, nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Gli interessi di mora dovuti ai sensi del comma 1 sono calcolati solo sull'importo dell'entrata e non sull'intero debito iscritto a riscossione coattiva, comprendente sanzioni e interessi. 3. Sulle somme da versare in modo rateale in seguito alla concessione della rateazione di cui all'art. 11 sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di un punto percentuale, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione. 4. In caso di autorizzazione al pagamento rateale dei debiti, gli interessi sono calcolati secondo le seguenti modalita': a) gli interessi di mora di cui al comma 1, a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento fino alla data di presentazione della domanda di rateazione; b) gli interessi di rateazione di cui al comma 3, secondo le regole del piano di ammortamento c.d. alla francese (a rata costante); c) in caso di revoca del beneficio della rateazione, gli interessi di mora di cui al comma 1 sono dovuti dal giorno successivo alla presentazione della domanda di rateazione. 5. Le misure dei tassi di interesse fissate al presente articolo possono essere oggetto di variazione con decreto dell'assessore/assessora provinciale alle finanze.