Art. 13 
 
         Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare 
            e rimborso delle somme indebitamente versate 
 
  1.  Non  si  procede  a  riscossione  coattiva  delle  entrate  nei
confronti di qualsiasi debitore/debitrice, qualora  la  somma  dovuta
sia inferiore a quanto previsto dall'art. 45,  commi  2  e  3,  della
legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. 
  2. Il debitore/la debitrice puo' richiedere il rimborso delle somme
versate e non dovute entro i termini e secondo le modalita'  previste
dalla legge. 
  3. Al rimborso delle somme pagate a favore della societa'  provvede
la societa' stessa. 
  4. La richiesta di rimborso indirizzata alla societa' deve  essere,
a pena di nullita', motivata, sottoscritta e  corredata  dalla  prova
dell'avvenuto  pagamento  della  somma  della  quale  si  chiede   la
restituzione.  La  relativa  modulistica  e'  reperibile  presso   la
societa' o sul sito internet di quest'ultima. 
  5. Per le entrate tributarie non si procede al rimborso di  importi
inferiori a quanto stabilito  dall'art.  45,  comma  2,  della  legge
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. 
  6. Gli interessi corrisposti sulle somme oggetto di  rimborso  sono
determinati nella misura di cui all'art. 12, comma 1.