Art. 13 Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare e rimborso delle somme indebitamente versate 1. Non si procede a riscossione coattiva delle entrate nei confronti di qualsiasi debitore/debitrice, qualora la somma dovuta sia inferiore a quanto previsto dall'art. 45, commi 2 e 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. 2. Il debitore/la debitrice puo' richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini e secondo le modalita' previste dalla legge. 3. Al rimborso delle somme pagate a favore della societa' provvede la societa' stessa. 4. La richiesta di rimborso indirizzata alla societa' deve essere, a pena di nullita', motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. La relativa modulistica e' reperibile presso la societa' o sul sito internet di quest'ultima. 5. Per le entrate tributarie non si procede al rimborso di importi inferiori a quanto stabilito dall'art. 45, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. 6. Gli interessi corrisposti sulle somme oggetto di rimborso sono determinati nella misura di cui all'art. 12, comma 1.