Art. 16 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia. 
  2. Nel caso in cui la  riscossione  coattiva  delle  entrate  della
Provincia sia effettuata in proprio dalla stessa,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento. 
  3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli
enti, agli organismi e  alle  aziende  strumentali  della  Provincia,
nonche'  alle  societa'  soggette  all'attivita'   di   indirizzo   e
coordinamento della Provincia.