Art. 16 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. 2. Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate della Provincia sia effettuata in proprio dalla stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti, agli organismi e alle aziende strumentali della Provincia, nonche' alle societa' soggette all'attivita' di indirizzo e coordinamento della Provincia.