Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «lista di carico» o «carico»: l'elenco dei debitori e delle debitrici con i dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun moroso inserito nella lista; b) «entrate tributarie»: le entrate della Provincia autonoma di Bolzano derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dalla Provincia stessa in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a leggi future; c) «entrate non tributarie»: tutte le entrate non rientranti nella lettera b), tra cui in particolare le «entrate patrimoniali di diritto pubblico», ossia tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l'ordinaria attivita' istituzionale, nonche' le sanzioni amministrative e le «entrate patrimoniali di diritto privato», ossia le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attivita' di diritto privato della Provincia; d) «entrate»: le entrate di cui alle lettere b) e c).