Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «lista di carico» o «carico»: l'elenco dei  debitori  e  delle
debitrici con i dati  anagrafici  ed  identificativi  del  debito  di
ciascun moroso inserito nella lista; 
    b) «entrate tributarie»: le entrate della Provincia  autonoma  di
Bolzano derivanti da imposte,  tasse,  diritti  o,  comunque,  aventi
natura tributaria, istituite ed applicate dalla Provincia  stessa  in
base alla legislazione vigente o che  saranno  applicate  in  base  a
leggi future; 
    c) «entrate non tributarie»:  tutte  le  entrate  non  rientranti
nella lettera b), tra cui in particolare le «entrate patrimoniali  di
diritto pubblico», ossia tutti i proventi derivanti dal godimento  di
pubblici  beni  e  servizi   connessi   con   l'ordinaria   attivita'
istituzionale, nonche'  le  sanzioni  amministrative  e  le  «entrate
patrimoniali di diritto privato», ossia le entrate non aventi  natura
pubblicistica quali i proventi derivanti  dal  godimento  di  beni  e
servizi connessi con attivita' di diritto privato della Provincia; 
    d) «entrate»: le entrate di cui alle lettere b) e c).