Art. 3 Forme di gestione 1. Ai sensi dell'art. 68 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, la riscossione coattiva delle entrate della Provincia puo' essere effettuata in proprio oppure essere affidata dalla stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. In tali casi la riscossione viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, in quanto compatibili (procedimento di ingiunzione c.d. «rinforzata»). La riscossione coattiva puo' anche essere affidata, sino a quando ancora consentito per legge, all'agente della riscossione. In tal caso la riscossione avviene mediante ruolo, ai sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche, e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche.