Art. 3 
 
                          Forme di gestione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 68 della legge provinciale 29  gennaio  2002,
n. 1, e successive modifiche, la riscossione coattiva  delle  entrate
della Provincia puo'  essere  effettuata  in  proprio  oppure  essere
affidata dalla stessa ai  soggetti  di  cui  all'art.  52,  comma  5,
lettera b), del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e
successive modifiche. In tali casi la  riscossione  viene  effettuata
con la procedura  dell'ingiunzione  di  pagamento  di  cui  al  regio
decreto 14 aprile 1910, n.  639,  e  successive  modifiche,  seguendo
anche le  disposizioni  contenute  nel  titolo  II  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modifiche, in quanto compatibili (procedimento  di  ingiunzione  c.d.
«rinforzata»). La riscossione coattiva puo'  anche  essere  affidata,
sino  a  quando  ancora  consentito  per  legge,   all'agente   della
riscossione. In tal caso la riscossione avviene  mediante  ruolo,  ai
sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46,  e  successive
modifiche, e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche.