Art. 5 Responsabili del procedimento di riscossione coattiva 1. Per le entrate gestite dalla Provincia, il/la Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da trasmettere alla Societa' per l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva e' il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, il/la quale puo' delegare tale funzione a direttori e direttrici competenti per materia, anche di altre ripartizioni. 2. Per le entrate degli enti, degli organismi e delle aziende strumentali della Provincia, nonche' delle societa' soggette all'attivita' di indirizzo e coordinamento della Provincia, il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da trasmettere alla societa' per l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva e' il rispettivo direttore/la rispettiva direttrice o un altro soggetto designato dall'organo amministrativo degli stessi. 3. Per le entrate la cui gestione e' affidata dalla Provincia alla societa', il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle stesse e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da iscrivere a riscossione coattiva e' il direttore/la direttrice della societa', il/la quale puo' delegare tale funzione a collaboratori e collaboratrici della societa' con atto scritto. 4. Il/la responsabile del procedimento di riscossione coattiva, al/alla quale compete l'adozione dell'ingiunzione di pagamento e che ne cura ogni fase conseguente, e' il direttore/la direttrice della societa'. 5. Il/la responsabile del procedimento di notificazione degli atti e' il messo notificatore/la messa notificatrice della societa', la cui nomina e' formalizzata ai sensi della normativa vigente con provvedimento della Provincia, previo superamento di un apposito esame di idoneita'.