Art. 5 
 
                    Responsabili del procedimento 
                       di riscossione coattiva 
 
  1. Per le entrate gestite dalla Provincia, il/la  Responsabile  del
procedimento di iscrizione del debito a  riscossione  coattiva  delle
entrate  e,  quindi,  del   merito   della   pretesa   creditoria   e
dell'approvazione  dei  carichi  da  trasmettere  alla  Societa'  per
l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva e'  il  direttore/la
direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, il/la  quale  puo'
delegare tale  funzione  a  direttori  e  direttrici  competenti  per
materia, anche di altre ripartizioni. 
  2. Per le entrate degli  enti,  degli  organismi  e  delle  aziende
strumentali  della  Provincia,  nonche'   delle   societa'   soggette
all'attivita' di indirizzo e  coordinamento  della  Provincia,  il/la
responsabile del procedimento di iscrizione del debito a  riscossione
coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria
e dell'approvazione dei carichi  da  trasmettere  alla  societa'  per
l'iscrizione degli stessi a riscossione  coattiva  e'  il  rispettivo
direttore/la rispettiva direttrice  o  un  altro  soggetto  designato
dall'organo amministrativo degli stessi. 
  3. Per le entrate la cui gestione e' affidata dalla Provincia  alla
societa', il/la  responsabile  del  procedimento  di  iscrizione  del
debito a riscossione coattiva delle  stesse  e,  quindi,  del  merito
della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da iscrivere
a riscossione coattiva e' il direttore/la direttrice della  societa',
il/la  quale  puo'  delegare  tale   funzione   a   collaboratori   e
collaboratrici della societa' con atto scritto. 
  4. Il/la responsabile del  procedimento  di  riscossione  coattiva,
al/alla quale compete l'adozione dell'ingiunzione di pagamento e  che
ne cura ogni fase conseguente, e' il  direttore/la  direttrice  della
societa'. 
  5. Il/la responsabile del procedimento di notificazione degli  atti
e' il messo notificatore/la messa notificatrice  della  societa',  la
cui nomina e' formalizzata  ai  sensi  della  normativa  vigente  con
provvedimento della Provincia,  previo  superamento  di  un  apposito
esame di idoneita'.