Art. 6 Predisposizione e trasmissione dei dati - approvazione delle liste di carico 1. La creazione delle liste di carico relative alle posizioni da riscuotere tramite riscossione coattiva avviene a cura del/della responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate, con l'inserimento dei carichi all'interno del portale messo a disposizione dalla societa' oppure, in casi eccezionali, mediante trasmissione degli stessi alla societa' attraverso altre modalita'. 2. Il formato delle liste di carico, le modalita' e le regole da seguire, nonche' il contenuto esatto di tali carichi sono concordati tra la Provincia e la societa'. 3. In ogni caso i carichi trasmessi devono essere completi e contenere i dati esatti ed aggiornati. Salvo diversa previsione di legge, i crediti iscritti nei carichi devono essere certi, liquidi ed esigibili. 4. Una volta caricato il flusso, la societa' verifica l'esito del caricamento e la eventuale presenza di anomalie. Queste ultime dovranno essere comunicate alla Provincia ed eventualmente corrette o, se necessario, le liste di carico dovranno essere nuovamente caricate. 5. Concluso positivamente il caricamento del flusso, prima della conferma dello stesso e della sua acquisizione definitiva, il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva deve effettuare un controllo definitivo del carico e trasmettere alla societa' - a mezzo di posta elettronica PEC o con altra modalita' prevista nella documentazione tecnica della societa' - la c.d. minuta di carico, generata dal programma gestionale della riscossione e debitamente sottoscritta dal/dalla responsabile mediante firma digitale. 6. La trasmissione alla societa' del documento sottoscritto di cui al comma 5 comporta il passaggio in capo alla societa' di tutte le operazioni successive, finalizzate alla riscossione coattiva delle posizioni trasmesse, e determina l'iscrizione del debito a riscossione coattiva.