Art. 7 Sospensione immediata della riscossione 1. La Societa' e' tenuta a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme alla stessa affidate su richiesta del debitore/della debitrice ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche.