Art. 7 
 
               Sospensione immediata della riscossione 
 
  1. La Societa' e' tenuta a sospendere immediatamente ogni ulteriore
iniziativa finalizzata  alla  riscossione  delle  somme  alla  stessa
affidate su richiesta del debitore/della debitrice ai sensi dell'art.
1, commi da 537 a 543, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modifiche.