Art. 9 Oneri di funzionamento della riscossione a carico del debitore/della debitrice 1. Al debitore/alla debitrice vengono addebitati gli oneri di funzionamento e gli importi relativi al rimborso delle spese connesse allo svolgimento della riscossione coattiva. Gli oneri di funzionamento della riscossione sono cosi' determinati: a) qualora l'incasso avvenga entro il termine di sessanta giorni dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano al 4,65% delle somme iscritte a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6; b) qualora l'incasso avvenga dal sessantunesimo giorno decorrente dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano all'8% delle somme iscritte a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6. 2. Agli oneri di funzionamento di cui al comma 1 si sommano gli importi relativi al rimborso delle seguenti spese: a) spese di notifica di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva; b) spese relative alle procedure attivate, calcolate in base alla tabella di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000; dovranno essere inoltre oggetto di rimborso le spese eventualmente sostenute per la difesa legale, qualora determinate con provvedimento giudiziale. In caso di pignoramento mobiliare, sono poste a carico del debitore/della debitrice anche le spese stabilite dall'ufficiale giudiziario/giudiziaria che procede al pignoramento; c) spese gravanti sulla societa' in caso di pagamenti da parte del debitore/della debitrice a mezzo di addebiti diretti in conto corrente (SEPA). 3. l'assessore/assessora provinciale alle finanze puo', con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, modificare le quote a carico del debitore/della debitrice relative agli oneri di funzionamento della riscossione e al rimborso delle spese di cui al presente articolo.