Art. 9 
 
              Oneri di funzionamento della riscossione 
                a carico del debitore/della debitrice 
 
  1. Al debitore/alla  debitrice  vengono  addebitati  gli  oneri  di
funzionamento e gli importi relativi al rimborso delle spese connesse
allo  svolgimento  della   riscossione   coattiva.   Gli   oneri   di
funzionamento della riscossione sono cosi' determinati: 
    a) qualora l'incasso avvenga entro il termine di sessanta  giorni
dal giorno di notifica dell'atto di  ingiunzione  di  pagamento,  gli
oneri ammontano al 4,65% delle somme iscritte a riscossione  coattiva
ai sensi dell'art. 6; 
    b) qualora l'incasso avvenga dal sessantunesimo giorno decorrente
dal giorno di notifica dell'atto di  ingiunzione  di  pagamento,  gli
oneri ammontano all'8% delle somme iscritte a riscossione coattiva ai
sensi dell'art. 6. 
  2. Agli oneri di funzionamento di cui al comma  1  si  sommano  gli
importi relativi al rimborso delle seguenti spese: 
    a) spese di notifica di tutti gli atti relativi alla  riscossione
coattiva; 
    b) spese relative alle procedure attivate, calcolate in base alla
tabella di cui al decreto ministeriale  21  novembre  2000;  dovranno
essere inoltre oggetto di rimborso le spese  eventualmente  sostenute
per  la  difesa  legale,  qualora   determinate   con   provvedimento
giudiziale. In caso di pignoramento mobiliare, sono  poste  a  carico
del debitore/della debitrice anche le spese stabilite  dall'ufficiale
giudiziario/giudiziaria che procede al pignoramento; 
    c) spese gravanti sulla societa' in caso di  pagamenti  da  parte
del debitore/della debitrice a mezzo di  addebiti  diretti  in  conto
corrente (SEPA). 
  3. l'assessore/assessora provinciale alle finanze puo', con decreto
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, modificare  le
quote a carico del debitore/della debitrice relative  agli  oneri  di
funzionamento della riscossione e al rimborso delle spese di  cui  al
presente articolo.