Art. 13 Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 1. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 le parole «, non piu' di uno nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti e non piu' di uno nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 o nelle Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «e non piu' di due nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 o nelle Unioni territoriali intercomunali».