Art. 13 
 
                    Modifica all'articolo 27 bis 
                    della legge regionale 18/2015 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 le
parole «, non piu' di uno nei Comuni  con  popolazione  compresa  tra
10.001 e 15.000 abitanti e non piu' di uno nei Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, nei  Comuni  previsti  all'articolo  13,
comma 3, della legge regionale 26/2014 o  nelle  Unioni  territoriali
intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «e non piu' di due nei
Comuni con popolazione superiore  a  10.000  abitanti  o  nei  Comuni
previsti all'articolo 13, comma 3, della legge  regionale  26/2014  o
nelle Unioni territoriali intercomunali».