Art. 14 Modifica all'articolo 43 della legge regionale 26/2014 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 26/2014 e' inserito il seguente: «1 bis. La Centrale unica di committenza regionale puo' operare altresi' a favore delle societa' in house della Regione per il perseguimento di finalita' di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.».