Art. 14 
 
       Modifica all'articolo 43 della legge regionale 26/2014 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della legge  regionale  26/2014
e' inserito il seguente: 
  «1 bis. La Centrale unica di  committenza  regionale  puo'  operare
altresi' a favore delle  societa'  in  house  della  Regione  per  il
perseguimento di finalita' di interesse regionale, previa stipula  di
apposita convenzione.».