Art. 17 
 
                  Risorse per il personale di staff 
               delle Unioni territoriali intercomunali 
 
  1. Qualora in esito all'attuazione dell'articolo 46, comma 2, della
legge regionale 10/2016, le  Unioni  territoriali  intercomunali  non
risultino  destinatarie   di   personale   di   staff   con   profilo
amministrativo - economico ovvero ne risultino  destinatarie  per  un
numero inferiore a cinque unita', la Regione trasferisce alle  Unioni
medesime  risorse  finanziarie  e  spazi  assunzionali  al  fine   di
consentire  la  copertura,  mediante  assunzione  di  personale   con
rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  dei  posti  necessari  al
raggiungimento del  limite  di  cinque  unita',  previa  adozione  di
specifico piano occupazionale da parte delle Unioni. Nelle more della
attuazione delle procedure di assunzione di cui al  primo  periodo  e
per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le  Unioni
possono,  al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  dei   servizi,
ricorrere,  utilizzando  le  risorse   e   gli   spazi   assunzionali
trasferiti, a forme di lavoro  flessibile  per  l'acquisizione  delle
professionalita' di staff. 
  2. Ai fini della verifica della consistenza del personale di  staff
presso ciascuna  Unione  e  della  conseguente  determinazione  delle
risorse e degli spazi assunzionali da trasferire ai sensi  del  comma
1, si tiene conto anche del personale di staff trasferito alle Unioni
a seguito della soppressione delle Comunita'  montane  ai  sensi  del
titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014. 
  3. L'Amministrazione regionale riconosce alle  Unioni  territoriali
intercomunali, per l'attuazione dello specifico  piano  occupazionale
previsto dal presente articolo, l'importo forfettario di 38.300  euro
su base annua, per ogni unita' di personale ivi prevista di categoria
C o D, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. 
  4. Per le finalita' del presente articolo  il  competente  servizio
della Direzione  centrale  autonomie  locali  e  coordinamento  delle
riforme, acquisiti i piani occupazionali comunicati  dalla  Direzione
generale, procede all'assegnazione delle risorse alle  Unioni  aventi
diritto. 
  5. La concessione e l'erogazione delle risorse di cui  al  comma  4
sono effettuate sulla  base  dell'attuazione  degli  specifici  piani
occupazionali comunicata e monitorata attraverso l'applicativo SIGOR,
in ragione della decorrenza dei relativi contratti. 
  6. Per le finalita' previste al presente articolo e'  destinata  la
spesa complessiva  di  6.639.000  euro  per  il  triennio  2017-2019,
suddivisa in ragione di 1.660.000 euro per l'anno 2017, di  2.489.500
euro per l'anno 2018 e di 2.489.500 euro per  l'anno  2019  a  valere
sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali) e sul Programma n. 1  (Relazioni  finanziarie  con  le  altre
autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si  provvede
come di seguito indicato: 
  a) per l'anno  2017,  per  1.160.000  euro  mediante  storno  dalla
Missione n. 1 (Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione)  -
Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni  2017-2019,
e per 500.000 euro mediante prelievo dalla Missione n.  20  (Fondi  e
accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva)  -  Titolo  n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2017-2019; 
  b) per gli anni 2018 e  2019,  mediante  rimodulazione  all'interno
della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali)  -  Programma  n.  1  (Relazioni  finanziarie  con  le  altre
autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.