Art. 18 
 
       Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 10/2016 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 56 della legge  regionale  10/2016
sono aggiunti i seguenti: 
  «5 bis. Nelle more dell'ingresso di tutti i  Comuni  nelle  Unioni,
queste ultime e i Comuni inclusi  nella  medesima  area  territoriale
adeguata di cui all'allegato C  bis  della  legge  regionale  26/2014
possono  stipulare  convenzioni  per  l'esercizio   associato   delle
funzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge regionale. 
  5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni,  le
convenzioni di cui all'articolo 27, comma 3,  della  legge  regionale
26/2014, ai fini del raggiungimento  delle  soglie  demografiche  ivi
indicate, possono essere stipulate  tra  i  Comuni  ricompresi  nella
medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C  bis  della
legge regionale 26/2014.».