Art. 18 Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 10/2016 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 10/2016 sono aggiunti i seguenti: «5 bis. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, queste ultime e i Comuni inclusi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge regionale. 5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 26/2014, ai fini del raggiungimento delle soglie demografiche ivi indicate, possono essere stipulate tra i Comuni ricompresi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014.».