Art. 19 Modifiche alle leggi regionali 10/2016, 18/2016 e 20/2016 1. Al comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 10/2016 le parole «fatta salva l'ipotesi di mobilita' di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la possibilita' di attivazione della mobilita' di comparto, limitatamente al caso di personale collocato in posizione di comando presso strutture direzionali della Regione e all'ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e con corrispondente cessione degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza, e della mobilita' intercompartimentale». 2. Alla legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 dell'articolo 2 le parole «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017»; b) al comma 2 dell'articolo 6, nel primo periodo, le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'obbligo di gestione associata di cui al primo periodo opera a partire dall'1 gennaio 2018; sino al 31 dicembre 2017 sono fatte salve le convenzioni per la gestione associata del servizio di segretario comunale in essere e resta altresi' confermata la possibilita' di reggenza e supplenza a scavalco.»; c) il comma 6 dell'articolo 12 e' abrogato; d) al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole «Comparto unico» sono aggiunte le seguenti: «; non e' richiesto in caso di trasferimento per mobilita' il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2»; e) il comma 2 dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini del trasferimento del personale e' richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.»; f) all'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 5 le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000»; 2) al comma 6 le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000». 3. II comma 9 dell'articolo 52 della legge regionale 20/2016 e' abrogato. 4. Il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016, come sostituito dal comma 2, lettera e), e' richiesto anche per le procedure di mobilita' che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' avviate ma non ancora concluse mediante l'adozione, da parte dell'amministrazione di destinazione, dell'atto di trasferimento.