Art. 19 
 
                   Modifiche alle leggi regionali 
                     10/2016, 18/2016 e 20/2016 
 
  1. Al comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 10/2016 le
parole «fatta salva l'ipotesi di mobilita' di  cui  all'articolo  17,
comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n.  18  (Disposizioni
in materia di sistema integrato  del  pubblico  impiego  regionale  e
locale)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la possibilita'
di attivazione della mobilita' di comparto, limitatamente al caso  di
personale  collocato  in  posizione  di  comando   presso   strutture
direzionali della Regione e all'ipotesi di cui all'articolo 17, comma
2, della legge regionale 9 dicembre  2016,  n.  18  (Disposizioni  in
materia  di  sistema  integrato  del  pubblico  impiego  regionale  e
locale), e con corrispondente cessione degli spazi assunzionali  alle
amministrazioni     di     provenienza,     e     della     mobilita'
intercompartimentale». 
  2.  Alla  legge  regionale  18/2016  sono  apportate  le   seguenti
modifiche: 
  a) al comma 5 dell'articolo  2  le  parole  «31  marzo  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017»; 
  b) al comma  2  dell'articolo  6,  nel  primo  periodo,  le  parole
«all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  97   del   decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali),»  e  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «L'obbligo di gestione associata di  cui  al
primo periodo opera  a  partire  dall'1  gennaio  2018;  sino  al  31
dicembre 2017  sono  fatte  salve  le  convenzioni  per  la  gestione
associata del servizio di  segretario  comunale  in  essere  e  resta
altresi'  confermata  la  possibilita'  di  reggenza  e  supplenza  a
scavalco.»; 
  c) il comma 6 dell'articolo 12 e' abrogato; 
  d) al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole «Comparto unico» sono
aggiunte le seguenti: «; non e' richiesto in  caso  di  trasferimento
per mobilita' il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2»; 
  e) il comma 2 dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai fini del trasferimento del personale e' richiesto  il  nulla
osta dell'amministrazione di appartenenza.»; 
  f) all'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) al comma 5 le parole «all'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),
punto 4,  della  legge  124/2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000»; 
  2) al comma 6 le parole «all'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),
punto 4,  della  legge  124/2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000». 
  3. II comma 9 dell'articolo 52 della  legge  regionale  20/2016  e'
abrogato. 
  4. Il nulla osta di cui  all'articolo  23,  comma  2,  della  legge
regionale 18/2016, come  sostituito  dal  comma  2,  lettera  e),  e'
richiesto anche per le procedure  di  mobilita'  che,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, siano  gia'  avviate  ma  non
ancora concluse mediante l'adozione, da parte dell'amministrazione di
destinazione, dell'atto di trasferimento.