Art. 2 
 
       Modifica all'articolo 27 della legge regionale 26/2014 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge  regionale  12  dicembre
2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione  di  funzioni  amministrative),   e'   sostituito   dal
seguente: 
  «3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni di cui al  comma  1,
lettera a), sono  esercitate  dai  Comuni  avvalendosi  degli  uffici
dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui al comma 1, lettera b),
possono essere esercitate in forma singola dai  Comuni  turistici  di
cui all'articolo 13, comma 3, e dai Comuni con popolazione  superiore
a 10.000 abitanti ridotti a 5.000 se appartenuti a Comunita' montane.
I restanti Comuni esercitano le funzioni di cui al comma  1,  lettera
b), avvalendosi degli uffici dell'Unione oppure mediante  convenzione
in modo da raggiungere la medesima soglia demografica  richiesta  per
l'esercizio delle funzioni in forma singola.».