Art. 21 
 
                      Vigenza delle graduatorie 
 
  1. Il termine di vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo determinato, approvate dalle amministrazioni  del  Comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validita'
alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto  2013,  n.
101 (Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di  obiettivi  di
razionalizzazione nelle pubbliche  amministrazioni),  convertito  con
modificazioni, dalla legge 125/2013, gia' oggetto di proroga sino  al
31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 46 della  legge  regionale  5
dicembre 2013, n. 21  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  tutela
ambientale, difesa e gestione del territorio,  lavoro,  diritto  allo
studio universitario, infrastrutture,  lavori  pubblici,  edilizia  e
trasporti, funzione pubblica e autonomie  locali,  salute,  attivita'
economiche e affari economici e  fiscali),  si  intende  fissato,  in
relazione a quanto da ultimo previsto dall'articolo 4, comma  4,  del
medesimo decreto legge 101/2013,  come  modificato  dall'articolo  1,
comma 368, della legge 232/2016, al 31 dicembre 2017.